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Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

 


C on la circolare INPS n.76 del 30 giugno 2022 sono state fornite le istruzioni operative per l’adeguamento delle disposizioni inerenti gli ammortizzatori sociali, riformati con L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022): CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali. Si riportano di seguito le principali novità relative.

APPRENDISTATO E LAVORO A DOMICILIO
Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono beneficiare delle integrazioni salariali ex D.lgs n.148/2015 tutti gli apprendisti, e non più solo quelli con contratto di tipo professionalizzante, nonché i lavoratori a domicilio. Rispetto alla disposizione precedente che limitava l’accesso degli apprendisti professionalizzanti alle integrazioni salariali solo in presenza della causale di intervento per crisi aziendale o a quella che garantiva l’accesso alla sola CIGO nel caso di datori di lavoro che avessero accesso sia a CIGO che a CIGS, esse sono entrambe state superate con la riforma.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – CIGO
La novella non ha modificato sensibilmente la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), lasciando invariata la contribuzione:
- 1,70% dell’imponibile previdenziale per le aziende industriali, fino di 50 dipendenti;
- 2,00% dell’imponibile previdenziale per le aziende industriali con più di 50 dipendenti;
- 4,70% dell’imponibile previdenziale per le aziende industriali/artigiane edili;
- 3,30% dell’imponibile previdenziale per le aziende industriali/artigiane lapidee;
- 1,70% dell’imponibile previdenziale per impiegati e quadri di aziende industriali/artigiane lapidee fino a 50 dipendenti;
- 2,00% dell’imponibile previdenziale per le aziende per impiegati e quadri di aziende industriali/artigiane lapidee con più di 50 dipendenti.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA – CIGS
La legge di Bilancio introduce la disposizione secondo cui dal 1° gennaio 2022 “la disciplina in materia di intervento straordinario in integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli art. 26,27 e 40 che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti”. Quindi oltre alle aziende industriali che nel semestre precedente abbiano occupato più di 15 dipendenti, la CIGS si estende anche alle aziende prima destinatarie del FIS. La nuova misura della contribuzione ordinaria sarà pari al 0,90% dell’imponibile previdenziale, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Solo per l’anno 2022 è prevista una riduzione del carico contributivo pari al 0,63%, portando l’aliquota allo 0,27% dell’imponibile previdenziale (0,18% a carico del datore di lavoro e 0,09% a carico del lavoratore).

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERIALI
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n.234/2021, dal 1° gennaio 2022 è obbligatoria l’istituzione dei fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione ordinaria e che occupano almeno un dipendente. In caso di mancata costituzione dei fondi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i datori di lavoro interessati dai fondi di solidarietà, confluiranno nella tutela del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – FIS
Dal 1° gennaio 2022, il FIS è volto a tutelare i lavoratori delle aziende che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari di trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele dei fondi di solidarietà previsti dagli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 148/2015.
Di conseguenza, la disciplina del FIS si applica ora non più alle aziende con più di 5 dipendenti, ma a tutte le realtà escluse dalle sopracitate tutele. Varia anche la misura di contribuzione ordinaria del FIS:
- 0,50% dell’imponibile previdenziale per le aziende che, nel semestre di riferimento, occupano fino a 5 dipendenti;
- 0,80% dell’imponibile previdenziale per le aziende che, nel semestre di riferimento, occupano più di 5 dipendenti.
Per il solo anno 2022, tuttavia, le aliquote sono ridotte a:
- 0,15% dell’imponibile previdenziale per le aziende che, nel semestre di riferimento, occupano fino a 5 dipendenti;
- 0,55% dell’imponibile previdenziale per le aziende che, nel semestre di riferimento, occupano da 5 a 15 dipendenti;
- 0,69% dell’imponibile previdenziale per le aziende che, nel semestre di riferimento, occupano più di 15 dipendenti;
- 0,24% dell’imponibile previdenziale per le aziende esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio, che nel semestre di riferimento occupano più di 50 dipendenti.

L’INPS, dopo aver riepilogato i dettagli delle nuove disposizioni, espone le modalità ed i codici con cui dovranno essere versati gli arretrati da gennaio 2022, entro settembre 2022.