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Decreto lavoro: le novità – prima parte

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Di seguito alcune novità:

CUNEO FISCALE: Il decreto innalza, in misura pari al 4 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione aumenta fino al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

DECRETO TRASPARENZA: con l’art. 26 comma 1 del nuovo decreto lavoro sarà finalmente possibile, almeno per alcuni dei più complessi elementi informativi, semplificare i contenuti delle lettere di assunzione da consegnare ai lavoratori. In ragione del nuovo comma 5-bis dell’art. 1 del DLgs. 152/97, infatti, per determinati elementi sarà sufficiente la sola indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Ciò con riferimento a: durata del periodo di prova; diritto alla formazione; durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; procedura, forma e termini del periodo di preavviso; retribuzione, compresi l’importo iniziale e gli elementi costitutivi; orario di lavoro per organizzazioni ad orario prevedibile ma anche per quelle tipologie caratterizzate da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili; enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. A questa importante e tanto attesa novità, il legislatore ne introduce un’altra che, in qualche misura, a parere di chi scrive, risulta funzionale proprio alla possibilità di rinvio, introdotta dal DL 48/2023. Secondo il nuovo comma 6-bis dell’art. 1 del DLgs. 152/97, infatti, ai fini di uniformare e semplificare gli adempimenti, il datore di lavoro sarà, comunque, tenuto a consegnare o a mettere a disposizione dei propri dipendenti i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali, applicabili al rapporto di lavoro. Per fare ciò, come avanzato dall’INL nella circolare n. 4/2022, potrà avvalersi della pubblicazione su sito web.

FRINGE BENEFIT: l’art. 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale) prevede che per il solo anno 2023, il limite di esenzione generale di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, viene innalzato a 3.000 euro annui per i beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) e che entro tale limite rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Il beneficio è subordinato al fatto che il lavoratore dipendente dichiari al proprio datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Per gli altri lavoratori il limite annuo rimane quello di 258,23 euro annui. E' utile ricordare che in caso di superamento della soglia, il valore del bene deve considerarsi interamente imponibile.