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'art. 26 del DLgs. 14.9.2015 n. 151, stabilisce che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con apposite procedure telematiche utilizzando uno specifico modulo reso disponibile sul proprio sito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesse al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità definite dal DM 15.12.2015.
In ogni caso, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
Casi di esclusione
La norma in esame prevede che tale procedura on line sia obbligatoria per la generalità dei lavoratori, fatta eccezione per:
• i rapporti di lavoro domestico (a meno che si tratti di un lavoratore domestico in somministrazione) e marittimo;
• le dimissioni della lavoratrice nel periodo tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, a pena di nullità (art. 35 co. 4 del DLgs. 198/2006), per le quali è necessaria la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
• le dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino (o nei periodi equiparati in caso di adozione ed affidamento), a pena di inefficacia (art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001) per le quali è necessaria la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
• i recessi intervenuti in una sede "protetta" ex art. 2113 co. 4 c.c. (ossia in sede giudiziale o in sede amministrativa, dinnanzi alla Commissione di conciliazione istituita presso l'ITL, ovvero in sede sindacale o arbitrale);
• i recessi interventi avanti alle Commissioni di certificazione ex art. 76 del DLgs. 276/2003;
• i recessi effettuati in regime di libera recedibilità, quali quelli dai rapporti di lavoro per cui sia in corso il periodo di prova.
Il modulo per il recesso dal rapporto di lavoro, debitamente compilato, va inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro tramite il portale Cliclavoro. Tecnicamente, l'accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se l'utente è in possesso del codice personale INPS (PIN INPS).
L'accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene dal portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN INPS per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN INPS non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento. Si ricorda che oggi non è più possibile chiedere le credenziali all’INPS ma va richiesto lo SPID.
La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro (v. ispezioni sul lavoro) nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione (v. attività di certificazione) di cui agli artt. 2 e 76 del DLgs. 276/2003.
Sul punto, con l'interpello 30.12.2016 n. 24, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la possibilità di inviare in via telematica, per conto del lavoratore, l'apposito modulo per comunicare le dimissioni secondo la procedura obbligatoria introdotta dall'art. 26 del DLgs. 151/2015 è riservata, tra i professionisti, ai soli consulenti del lavoro e non gli altri soggetti indicati dall'art. 1 della L. 12/79, tra cui gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.