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'approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro del 25/02/2021 ha chiarito alcuni aspetti rilevanti rispetto alla disciplina dei buoni pasto in regime di lavoro agile.
Definizione e diritto alla percezione dei ticket.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 122/2017 (lettera a) e c) i buoni pasto “consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto” e “sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto”. Resta in capo al datore di lavoro, laddove sia assente una espressa disciplina all’interno del CCNL, la decisione di elargire o meno i buoni pasto ai dipendenti aziendali. Si rimanda, in tal senso, ai regolamenti aziendali o ad eventuali disposizioni contrattate singolarmente. Ciò che è chiaro, comunque, è l’impossibilità di discriminazione economica dei lavoratori che svolgono attività in smart working, visto l’art. 20 della L. 81/2017. Lo stesso detta, in maniera inequivocabile, il divieto di retribuire in maniera inferiore i dipendenti che svolgono attività in smart working rispetto a quelli che operano esclusivamente all’interno dell’azienda. A ciò si aggiunga l’interpretazione dell’art. 4, lettera c) del D.M. 122/2017 fornita dall’Agenzia delle Entrate, con interpello n°123/2021, secondo la quale la previsione del riconoscimento dei buoni pasto “anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo” sottende alla costante evoluzione del mercato del lavoro, che tende ad includere forme sempre nuove di lavoro flessibile. Riassumendo queste fonti, è possibile affermare che resta fermo il diritto del lavoratore che svolga attività in smart working di mantenere il riconoscimento dei buoni pasto, sempre che non sia stato diversamente pattuito all’interno dell’accordo individuale di lavoro agile, di cui resta obbligatorio il deposito sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempreché non si tratti di smart working con procedura semplificata per Covid19.
Trattamento fiscale dei buoni pasto.
L’Agenzia delle Entrate è stata di recente interpellata (interpello 123/2021) in merito al corretto trattamento fiscale dei ticket riconosciuti ai dipendenti in smart working. Analizzando l’art. 51, comma 2, del TUIR, approvato con D.P.R. 917/86 e l’art. 6, co. 3 del D.L. 333/92, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in breve che gli importi erogati a titolo di sostituto del servizio mensa ai dipendenti, non costituiscono a nessun effetto un valore fisso della retribuzione del dipendente. Di conseguenza, non vige obbligo di applicazione delle trattenute a titolo di acconto IRPEF, entro i limiti sanciti dall’art. 51 del TUIR: sono esenti le somme erogate fino a 4 euro giornalieri, se erogate con ticket cartaceo, e fino a 8 euro giornalieri, se elargite con strumenti digitali, nonché le somme corrisposte agli addetti ai cantieri edili fino a 5,29 euro al giorno. Riconosciuto il diritto del lavoratore in smart working al mantenimento del buono pasto, si conferma il medesimo trattamento fiscale operato per le somme erogate ai dipendenti in presenza a titolo sostitutivo del servizio mensa. Si ricorda che gli importi spesi per l’acquisto dei ticket restaurant e per la gestione dei servizi mensa, sono interamente deducibili per il datore di lavoro.
Definizione e diritto alla percezione dei ticket.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 122/2017 (lettera a) e c) i buoni pasto “consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto” e “sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto”. Resta in capo al datore di lavoro, laddove sia assente una espressa disciplina all’interno del CCNL, la decisione di elargire o meno i buoni pasto ai dipendenti aziendali. Si rimanda, in tal senso, ai regolamenti aziendali o ad eventuali disposizioni contrattate singolarmente. Ciò che è chiaro, comunque, è l’impossibilità di discriminazione economica dei lavoratori che svolgono attività in smart working, visto l’art. 20 della L. 81/2017. Lo stesso detta, in maniera inequivocabile, il divieto di retribuire in maniera inferiore i dipendenti che svolgono attività in smart working rispetto a quelli che operano esclusivamente all’interno dell’azienda. A ciò si aggiunga l’interpretazione dell’art. 4, lettera c) del D.M. 122/2017 fornita dall’Agenzia delle Entrate, con interpello n°123/2021, secondo la quale la previsione del riconoscimento dei buoni pasto “anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo” sottende alla costante evoluzione del mercato del lavoro, che tende ad includere forme sempre nuove di lavoro flessibile. Riassumendo queste fonti, è possibile affermare che resta fermo il diritto del lavoratore che svolga attività in smart working di mantenere il riconoscimento dei buoni pasto, sempre che non sia stato diversamente pattuito all’interno dell’accordo individuale di lavoro agile, di cui resta obbligatorio il deposito sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempreché non si tratti di smart working con procedura semplificata per Covid19.
Trattamento fiscale dei buoni pasto.
L’Agenzia delle Entrate è stata di recente interpellata (interpello 123/2021) in merito al corretto trattamento fiscale dei ticket riconosciuti ai dipendenti in smart working. Analizzando l’art. 51, comma 2, del TUIR, approvato con D.P.R. 917/86 e l’art. 6, co. 3 del D.L. 333/92, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in breve che gli importi erogati a titolo di sostituto del servizio mensa ai dipendenti, non costituiscono a nessun effetto un valore fisso della retribuzione del dipendente. Di conseguenza, non vige obbligo di applicazione delle trattenute a titolo di acconto IRPEF, entro i limiti sanciti dall’art. 51 del TUIR: sono esenti le somme erogate fino a 4 euro giornalieri, se erogate con ticket cartaceo, e fino a 8 euro giornalieri, se elargite con strumenti digitali, nonché le somme corrisposte agli addetti ai cantieri edili fino a 5,29 euro al giorno. Riconosciuto il diritto del lavoratore in smart working al mantenimento del buono pasto, si conferma il medesimo trattamento fiscale operato per le somme erogate ai dipendenti in presenza a titolo sostitutivo del servizio mensa. Si ricorda che gli importi spesi per l’acquisto dei ticket restaurant e per la gestione dei servizi mensa, sono interamente deducibili per il datore di lavoro.