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Indennità una tantum 150 euro con la mensilità di Novembre

 


I
l D.L. 23 settembre 2022, n. 144, c.d. decreto Aiuti-ter (data di entrata in vigore 24 settembre 2022), prevede, agli articoli 18 e 19, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti. In particolare, l’articolo 18 del citato decreto-legge prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge (pensione e reddito di cittadinanza).
L'INPS fornisce le istruzioni applicative (INPS circ. n. 116/2022). L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. In particolare, il bonus spetta a tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati con qualsiasi tipologia di contratto purché in forza a novembre 2022. L’erogazione della indennità è esclusa per i lavoratori domestici e per gli operai agricoli a tempo determinato.
L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite della retribuzione teorica di 1.538 euro. L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 16, del D.L. n. 144/2022, ossia delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro. L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la predetta dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro genererà un credito INPS che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva del mese di novembre.