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o scorso 13/03 è entrato in vigore il D.L. 30/2021 che, in aggiunta alle ulteriori misure introdotte per il contenimento della pandemia, ha definito il nuovo pacchetto di supporti alla genitorialità nella gestione dei figli di età inferiore ai sedici anni.
Nello specifico, l’art. 2 del Decreto definisce le modalità con cui i genitori di figli di età inferiore ai sedici anni possono godere di congedi lavorativi o di forme di sostegno alternative, quali il bonus baby-sitter.
I congedi parentali dovranno essere fruiti alternativamente da entrambi i genitori e saranno garantiti per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o per la durata dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio o per il periodo di quarantena del figlio, disposta dall’ASL competente. A differenza di quanto stabilito nel Decreto Agosto, come modificato dall’art. 22 del D.L. 137/2020, i nuovi congedi sono garantiti per la quarantena disposta per contatto ovunque avvenuto (in precedenza il contatto doveva essersi verificato all’interno del plesso scolastico, nel corso di attività sportive/motorie o in strutture destinate a corsi di musica o lingue). Il congedo sarà retribuito con un’indennità pari al 50% della retribuzione, associata a contribuzione figurativa, per il genitore di figli di età inferiore ad anni 14 oppure per figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell’art.4 della L.104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza o iscritti a centri diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.
Laddove il congedo venga richiesto per figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, il genitore avrà diritto ad assentarsi e alla conservazione del posto di lavoro, ma non sarà retribuito, né verrà riconosciuta la contribuzione figurativa.
Il comma 6 disciplina, poi, il bonus baby-sitter, dettagliando come segue: “i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali”
Nel caso di godimento di periodi di congedo parentale ex. Art. 32/33 del D.Lgs 151/2001 fruiti dal 01/01/21 al 13/03/21, usufruiti per le medesime condizioni che garantiscono l’accesso al congedo parentale Covid, sarà possibile chiederne la conversione nei congedi sanciti dal D.L. 30/21. I congedi saranno fruibili solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart-working. Resta ferma l’impossibilità di godimento nei giorni in cui ne usufruisca l’altro genitore o quando l’altro genitore sia in smart-working o sia sospeso dal lavoro o qualora, infine, non sia attualmente occupato.
Le misure di cui all’art. 2 del D.L. 30/2021 si applicheranno fino al 30/06/2021.
I congedi parentali dovranno essere fruiti alternativamente da entrambi i genitori e saranno garantiti per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o per la durata dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio o per il periodo di quarantena del figlio, disposta dall’ASL competente. A differenza di quanto stabilito nel Decreto Agosto, come modificato dall’art. 22 del D.L. 137/2020, i nuovi congedi sono garantiti per la quarantena disposta per contatto ovunque avvenuto (in precedenza il contatto doveva essersi verificato all’interno del plesso scolastico, nel corso di attività sportive/motorie o in strutture destinate a corsi di musica o lingue). Il congedo sarà retribuito con un’indennità pari al 50% della retribuzione, associata a contribuzione figurativa, per il genitore di figli di età inferiore ad anni 14 oppure per figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell’art.4 della L.104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza o iscritti a centri diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.
Laddove il congedo venga richiesto per figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, il genitore avrà diritto ad assentarsi e alla conservazione del posto di lavoro, ma non sarà retribuito, né verrà riconosciuta la contribuzione figurativa.
Il comma 6 disciplina, poi, il bonus baby-sitter, dettagliando come segue: “i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali”
Nel caso di godimento di periodi di congedo parentale ex. Art. 32/33 del D.Lgs 151/2001 fruiti dal 01/01/21 al 13/03/21, usufruiti per le medesime condizioni che garantiscono l’accesso al congedo parentale Covid, sarà possibile chiederne la conversione nei congedi sanciti dal D.L. 30/21. I congedi saranno fruibili solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart-working. Resta ferma l’impossibilità di godimento nei giorni in cui ne usufruisca l’altro genitore o quando l’altro genitore sia in smart-working o sia sospeso dal lavoro o qualora, infine, non sia attualmente occupato.
Le misure di cui all’art. 2 del D.L. 30/2021 si applicheranno fino al 30/06/2021.