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Conversione in legge del decreto lavoro: IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 


I l contratto a termine è un contratto di lavoro subordinato che, a differenza di quello ordinario a tempo indeterminato, dà la possibilità di fissare una durata al rapporto di lavoro. I principi inderogabili della disciplina validi sia prima della riforma (fino al 4 maggio) sia dopo il decreto Lavoro (dal 5 maggio) sono:
- fino alla durata di 12 mesi, il contratto a termine può essere stipulato liberamente, senza cioè giustificare perché l'assunzione non avvenga a tempo indeterminato;
- per una durata superiore a 12 e fino a 24 mesi può essere stipulato solo in presenza di una causale;
- se la durata supera i 24 mesi, senza la proroga in deroga assistita, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato.

Fino al 4 maggio, la possibilità di stipulare contratti fino a 12 mesi senza causale era circoscritta alla prima assunzione e alle successive proroghe, ma non a eventuali rinnovi, per i quali era sempre necessaria la causale. Così anche dopo l'entrata in vigore del decreto Lavoro (5 maggio) e fino alla sua conversione; la legge 85/2023, in vigore dal 4 luglio, ha, invece, aggiunto anche l'ipotesi del rinnovo.
Da tale data, pertanto, il contratto a termine può essere stipulato, prorogato e rinnovato liberamente fino a 12 mesi; oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi, il contratto a termine è legittimo solo in presenza di una delle nuove causali: a) previste dai contratti collettivi; b) in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (valido fino al 30 aprile 2024); c) in sostituzione di altri lavoratori.

Azzeramento del periodo acausale. La conversione in legge del decreto Lavoro stabilisce, inoltre, che, ai fini del computo dei 12 mesi, si tiene conto solo dei contratti a termine stipulati dall'entrata in vigore della nuova norma, cioè dal 5 maggio. Pertanto, tutte le assunzioni a termine acausali effettuate prima del 5 maggio 2023 non rilevano: i 12 mesi "acausali" si ricontano solo dai contratti a termine stipulati dal 5 maggio in poi (non si contano neppure eventuali contratti a termine in corso al 5 maggio, se stipulati precedentemente).

Attenzione: la deroga non vale ai fini del conteggio della durata di 24 mesi, per la quale, invece, si tiene conto di tutti i rapporti a termine, anche di quelli antecedenti alla riforma.