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Conversione in legge del decreto lavoro: I FRINGE BENEFITS

 


I fringe benefits sono compensi in natura attribuiti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati continuativi e amministratori.
Vanno collocati nelle forme di retribuzione di tipo incentivante, in quanto tendono alla fidelizzazione di lavoratori e collaboratori. A titolo esemplificativo, possono definirsi tali l’auto aziendale, gli alloggi dati in uso, il rimborso delle utenze domestiche e i buoni spesa.

Sono esclusi dal concorso nella formazione del reddito del lavoratore, e sono quindi esenti sia fiscalmente che dal punto di vista contributivo, i fringe benefits erogati se globalmente inferiori, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.
Qualora il limite fosse superato, il valore del benefit è considerato interamente imponibile, pertanto la soglia di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da limite assoluto oltre il quale l’intero benefit è assunto a tassazione.

Il nuovo decreto lavoro, convertito dalla Legge emanata il 4 luglio 2023, limitatamente al periodo d’imposta 2023 stabilisce la soglia massima di esenzione di 3.000 euro annui, unicamente per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Sono da considerare a carico i figli che non abbiano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni e superiore a euro 2.840,51 per i figli con età maggiore di 24 anni (art. 12, comma 2 del TUIR).

Per poter usufruire del beneficio, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto presentando apposita autocertificazione contenente il codice fiscale dei figli a carico.