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on l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto Sostegni, avvenuta venerdì 19/03/21, è stata chiarita la gestione della cassa integrazione, nonché il nuovo termine del divieto di licenziamento.
All’articolo 8 del testo del decreto Sostegni viene dettagliata l’estensione della cassa integrazione Covid, in aggiunta a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021, come segue:
- per le aziende che hanno diritto alla CIGO, la cassa integrazione viene prorogata per 13 settimane, fruibili dal 1° Aprile al 30 Giugno 2021;
- per le aziende che possono accedere all’assegno ordinario FIS o alla cassa in deroga, saranno fruibili ulteriori 28 settimane, tra il 1° Aprile e il 31 Dicembre 2021.
In entrambi i casi, l’accesso alla cassa integrazione non richiederà alcun contributo addizionale né la certificazione della riduzione del fatturato aziendale. Rimane invariato il principio secondo il quale vengono conteggiate, e detratte dal totale, le settimane autorizzate e non quelle effettivamente fruite, così come la fruizione parziale di una settimana si considera come settimana intera.
I commi 9 e 10 trattano del divieto di procedere a licenziamenti, individuali e collettivi, per motivi economici. Il divieto si accompagna alla proroga della cassa; di conseguenza, le aziende che hanno diritto alla CIGO, non potranno operare licenziamenti fino al 30 Giugno 2021, mentre le imprese che accedono alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale o alla cassa in deroga subiranno il divieto fino al 31 Ottobre, anziché fino al 31 Dicembre. Il divieto di licenziamento non si applica nei casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa. La Relazione Illustrativa del Decreto sembrerebbe consentire i licenziamenti per tutte le aziende, dopo il 30 Giugno, a patto che non si faccia ricorso alla cassa integrazione. Purtroppo il testo è passibile di interpretazione e non è certa la possibilità di procedere in tal senso.
Resta la deroga sulle causali dei contratti a termine, valida per tutto il 2021. Il datore di lavoro potrà così prorogare o rinnovare un contratto a termine senza inserire la causale, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, ovviamente nel rispetto del limite massimo dei 24 mesi di durata complessiva.
All’articolo 8 del testo del decreto Sostegni viene dettagliata l’estensione della cassa integrazione Covid, in aggiunta a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021, come segue:
- per le aziende che hanno diritto alla CIGO, la cassa integrazione viene prorogata per 13 settimane, fruibili dal 1° Aprile al 30 Giugno 2021;
- per le aziende che possono accedere all’assegno ordinario FIS o alla cassa in deroga, saranno fruibili ulteriori 28 settimane, tra il 1° Aprile e il 31 Dicembre 2021.
In entrambi i casi, l’accesso alla cassa integrazione non richiederà alcun contributo addizionale né la certificazione della riduzione del fatturato aziendale. Rimane invariato il principio secondo il quale vengono conteggiate, e detratte dal totale, le settimane autorizzate e non quelle effettivamente fruite, così come la fruizione parziale di una settimana si considera come settimana intera.
I commi 9 e 10 trattano del divieto di procedere a licenziamenti, individuali e collettivi, per motivi economici. Il divieto si accompagna alla proroga della cassa; di conseguenza, le aziende che hanno diritto alla CIGO, non potranno operare licenziamenti fino al 30 Giugno 2021, mentre le imprese che accedono alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale o alla cassa in deroga subiranno il divieto fino al 31 Ottobre, anziché fino al 31 Dicembre. Il divieto di licenziamento non si applica nei casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa. La Relazione Illustrativa del Decreto sembrerebbe consentire i licenziamenti per tutte le aziende, dopo il 30 Giugno, a patto che non si faccia ricorso alla cassa integrazione. Purtroppo il testo è passibile di interpretazione e non è certa la possibilità di procedere in tal senso.
Resta la deroga sulle causali dei contratti a termine, valida per tutto il 2021. Il datore di lavoro potrà così prorogare o rinnovare un contratto a termine senza inserire la causale, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, ovviamente nel rispetto del limite massimo dei 24 mesi di durata complessiva.