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Buoni carburante fino a € 200, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 


PREMESSA
Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211, prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante e al loro regime applicativo.

DISPOSIZIONI GENERALI
Il valore dei buoni, per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore in base a quanto disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina).
Nella circolare in oggetto, l'Agenzia chiarisce che il buono carburante beneficia dell'esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia erogato ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. Viene, inoltre, confermato che il plafond di euro 200 è aggiuntivo rispetto a quello di euro 258,23 (fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia dei 200 euro, analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258,23, comporta la tassazione dell'intero valore del buono carburante. Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Per meglio chiarire, si riportano i seguenti due esempi:
• nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria;
• nel caso in cui un lavoratore benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 250 e di altri benefit per un valore pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit.
Si ricorda infine che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
L’erogazione dei buoni carburante da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Da ultimo, l'Agenzia si esprime a favore dell'integrale deducibilità del buono dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, affermando che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.