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Dal 1° gennaio 2024 sono avvenute delle variazioni in tema di assunzioni agevolate, alcune disposizioni agevolatrici sono infatti scadute il 31 dicembre 2023, mentre altre sono state introdotte con l’inizio del nuovo anno.

Le agevolazioni non più invocabili dal 1° gennaio 2024 sono:

· Giovani under 36, rivolta al primo impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per coloro che non avessero ancora compiuto il 36° anno di età;

· Giovani NEET, rivolta ai giovani non iscritti a percorsi di studi né impiegati in contratti di lavoro, assunti a tempo indeterminato

· Donne svantaggiate, in questo caso gli incentivi previsti dalla legge n.197/2022 non saranno più validi, ma persistono le indicazioni strutturali della legge 92/2012.

Dal 1° gennaio 2024, le assunzioni agevolate in vigore sono le seguenti:

v ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E LAVORO rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori percettori dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato, apprendistato o tempo determinato. L’incentivo è differente in base al tipo di contratto di assunzione, secondo il seguente schema:

TIPO ASSUNZIONE

ESONERO

T. INDETERMINATO

100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 8.000€ annui per la durata di 12 mesi. In caso di part-time è riproporzionato.

T. DETERMINATO

50% della retribuzione per massimo 4.000€ annui per la durata di 12 mesi.

TRASFORMAZIONE a T. INDETERMINATO

Riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti

 

v ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumano donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie dell’assegno di libertà. La misura è pari al 100% della contribuzione, nel limite massimo di 8.000€ annui, esclusi i premi e contributi Inail e la “contribuzione minore”, riparametrato su base mensile. La tipologia di contratto influisce in questo caso sulla durata dell’esonero: 12 mesi per i tempi determinati, 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato e 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.

v ASSUNZIONE UNDER 30 rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, ma non apprendistato, giovani che all’instaurazione del rapporto non abbiano compiuto 30 anni. L’esonero contributivo ha la durata di 36 mesi ed è pari al 50% calcolato sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro, con un massimo fissato a 3.000€, riparametrato su base mensile. Il giovane non deve aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

v ASSUNZIONE DONNE SVANTAGGIATE e DISOCCUPATI OVER 50 rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumano:

· donne e uomini con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;

· donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in determinate aree geografiche;

· donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

· oppure donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’esonero è pari al 50% della quota contributiva a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, che diventano 18 in caso di trasformazione o instaurazione a tempo indeterminato.

DECONTRIBUZIONE SUD rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumano dipendenti per adibirli al lavoro in una sede situata in specifiche aree geografiche quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio contributivo è pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027 e 10% per gli anni 2028 e 2029.
 
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