LEGGE DI BILANCIO 2024 – Le novità
Gennaio 11, 2024FERIE SOLIDALI
Marzo 7, 2024Dal
1° gennaio 2024 sono avvenute delle variazioni in tema di assunzioni agevolate,
alcune disposizioni agevolatrici sono infatti scadute il 31 dicembre 2023,
mentre altre sono state introdotte con l’inizio del nuovo anno.
Le
agevolazioni non più invocabili dal 1° gennaio 2024 sono:
· Giovani
under 36, rivolta al primo impiego con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per coloro che non avessero ancora compiuto il 36° anno di età;
· Giovani
NEET, rivolta ai giovani non iscritti a percorsi di studi né impiegati in
contratti di lavoro, assunti a tempo indeterminato
· Donne
svantaggiate, in questo caso gli incentivi previsti dalla legge n.197/2022 non
saranno più validi, ma persistono le indicazioni strutturali della legge
92/2012.
Dal 1° gennaio 2024, le assunzioni agevolate in vigore sono
le seguenti:
v ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E LAVORO rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori percettori dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato, apprendistato o tempo determinato. L’incentivo è differente in base al tipo di contratto di assunzione, secondo il seguente schema:
TIPO ASSUNZIONE |
ESONERO |
T. INDETERMINATO |
100% dei contributi previdenziali nel limite
massimo di 8.000€ annui per la durata di 12 mesi. In caso di part-time è
riproporzionato. |
T. DETERMINATO |
50% della retribuzione per massimo 4.000€
annui per la durata di 12 mesi. |
TRASFORMAZIONE a T. INDETERMINATO |
Riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi, inclusi
i periodi di esonero già fruiti |
v ASSUNZIONE DI
DONNE VITTIME DI VIOLENZA rivolta a tutti i datori di lavoro privati
che assumano donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie dell’assegno
di libertà. La misura è pari al 100% della contribuzione, nel limite massimo di
8.000€ annui, esclusi i premi e contributi Inail e la “contribuzione minore”,
riparametrato su base mensile. La tipologia di contratto influisce in questo
caso sulla durata dell’esonero: 12 mesi per i tempi determinati, 18 mesi per le
trasformazioni a tempo indeterminato e 24 mesi per le assunzioni a tempo
indeterminato.
v ASSUNZIONE
UNDER 30 rivolta a tutti i datori di lavoro privati che assumono a
tempo indeterminato, ma non apprendistato, giovani che all’instaurazione del
rapporto non abbiano compiuto 30 anni. L’esonero contributivo ha la durata di
36 mesi ed è pari al 50% calcolato sulla quota contributiva a carico del datore
di lavoro, con un massimo fissato a 3.000€, riparametrato su base mensile. Il
giovane non deve aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
v ASSUNZIONE
DONNE SVANTAGGIATE e DISOCCUPATI OVER 50 rivolta
a tutti i datori di lavoro privati che assumano:
· donne e uomini con almeno 50
anni di età disoccupati da oltre 12 mesi;
· donne di qualsiasi età prive
di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in determinate
aree geografiche;
· donne di qualsiasi età con una
professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità
occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi;
· oppure donne di qualsiasi età
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’esonero è pari al 50% della quota contributiva a carico
del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo
determinato, che diventano 18 in caso di trasformazione o instaurazione a tempo
indeterminato.