
RIFIUTO DEL DIPENDENTE A LAVORARE NELLE FESTIVITA’
Settembre 23, 2019
NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI
Gennaio 8, 2020 C
on il messaggio n. 3359 del 2019, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla discussa compatibilità tra la qualifica di amministratore, consigliere o presidente di una società di capitali e lo status di dipendente in capo al medesimo soggetto.
L’Istituto si era già espresso in merito con la circolare n. 179/1989, con la quale aveva escluso in via di massima, che per i presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società. Con il messaggio n. 3359/2019 l’Inps rivede in parte le sue posizioni, ponendosi in linea con il consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale l’incompatibilità nelle società di capitali della titolarità di cariche sociali con il rapporto di lavoro subordinato permane solamente nel caso in cui l’amministratore non sia soggetto alle direttive, al controllo e alla disciplina di un organo collegiale sovraordinato e pertanto operi in piena autonomia, potendo essere libero di esprimere, da solo, la volontà propria dell’ente. In ogni caso, l’Istituto evidenzia che la compatibilità della titolarità di organo di una persona giuridica con lo status di lavoro subordinato della medesima persona giuridica, richiede l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni: affidamento del potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente, ad un organo collegiale o ad un altro organo sociale espressione della volontà dell’ente; assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale rivestita, all’effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene; svolgimento in concreto, in qualità di lavoratore subordinato, di mansioni estranee al rapporto sociale con la società che non siano ricomprese nei poteri di gestione derivanti dalla carica rivestita o dalle deleghe conferitegli.
Con riferimento alla carica di presidente, l’Inps evidenzia la sua compatibilità con lo status di lavoratore subordinato in considerazione del fatto che anche il presidente può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Tale compatibilità non viene meno nell’eventualità di conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.
La carica di amministratore unico della società risulta, invece, non compatibile con lo status di lavoratore dipendente della medesima società. L’amministratore unico, infatti, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. Viene, pertanto, a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative. Con riferimento alla carica di amministratore delegato, assume rilevanza la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione. La delega può essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società oppure parziale, qualora riferita a limitati atti gestori. Nelle ipotesi in cui all’amministratore sia conferita delega generale, con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, lo stesso non può intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la medesima società.
Nell’ipotesi in cui sia conferita all’amministratore delega parziale con solo potere di rappresentanza oppure specifiche e limitate deleghe, lo stesso, in linea generale, può instaurare un valido rapporto di lavoro subordinato con la medesima società. In questo caso vanno considerati i rapporti intercorrenti fra l’amministratore delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità e il numero degli amministratori delegati, la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente. Con riferimento al socio unico di società di capitali è esclusa la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato in considerazione del fatto che la concentrazione della proprietà delle azioni in mano ad una sola persona esclude l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. Anche il socio titolare in via esclusiva dei poteri di gestione, non può assumere contemporaneamente anche lo status di lavoro subordinato. In tale ipotesi, infatti, è esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà sociale distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
Nel caso di socio di società di capitali che assuma anche l’incarico di amministratore, non sussiste, a priori, l’impossibilità, per lo stesso, di instaurare con la medesima società un rapporto di lavoro subordinato. A tali fini si rende necessaria una valutazione caso per caso che dovrà accertare in concreto l’oggettivo svolgimento, come lavoratore subordinato, di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, i caratteri tipici della subordinazione nello svolgimento delle predette mansioni riconducibili all’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso. A tale ultimo proposito, si possono considerare ulteriori elementi sintomatici della subordinazione, ad esempio, la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore. L’Inps evidenzia che, nell’ambito della propria attività ispettiva, sarà necessario attenersi al principio di effettività e non limitarsi al nomen iuris utilizzato e alle modalità di formalizzazione dei diversi rapporti instaurati.
La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è da escludere con riferimento all’unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato.